Ordinanza Cassazione n.09263 del 22 Febbraio 2011
Questione: possibilità di estinguere il contratto di mutuo indicizzato in E.C.U. per eccessiva onerosità sopravvenuta.

 

PREMESSA

Disciplina del mutuo: artt 1813 a 1822 cc
Art. 1813 - Nozione
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Art. 1814 - Trasferimento della proprietà.
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Art. 1815 - Interessi.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
Artt 1816 e 1817 Il termine per la restituzione può essere fissato dal giudice o dalle parti
Il codice civile costruisce il contratto di mutuo come contratto traslativo il cui effetto essenziale è quello di trasferire la proprietà delle cose al mutuatario. La liberazione dell’obbligo di quest’ultimo si avrà con il trasferimento, alla scadenza stabilita, al mutuante delle stesse cose ricevute e della stessa quantità della medesima specie.
La dottrina discute sulla natura reale o meno del contratto di mutuo:
- natura reale: la consegna della cosa rappresenta un elemento costitutivo della formazione del negozio
- natura consensuale: la consegna della cosa non perfeziona il contratto, ma ne rappresenta l’adempimento Il mutuo può essere oneroso se il mutuatario è obbligato alla corresponsione degli interessi sulla somma di denaro ricevuta. La dottrina prevalente (Cafaro) ritiene che gli interessi siano la controprestazione del diritto reale sul capitale acquistato dal mutuatario, quindi il mutuo oneroso è un contratto a prestazioni corrispettive (Cafaro).
E.C.U.
Sigla che indica l'European Currency Unit, l'unità di conto europea creata dai paesi membri della Comunità europea per facilitare il progetto di integrazione valutaria, culminato poi nell'adozione dell'EURO. Oggi non è più usato.
Contratto di mutuo in E.C.U.
A cavallo degli anni 1986–199 si registrò una rilevante richiesta  di finanziamenti indicizzati
In E.C.U, nella convinzione di mutuatari e banche che detto parametro, molto inferiore rispetto al corrispondente in lire, fosse più conveniente e stabile nel tempo.
La situazione si capovolse a seguito della decisione italiana del settembre 1992 di sospendere l’adesione della lira allo SME (avente la funzione di stabilizzare i cambi delle valute dei paesi aderenti). La conseguente fluttuazione della nostra moneta determinò un forte scompenso a carico dei mutuatari tra quanto inizialmente programmato e pattuito e i correnti impegni di restituzione di capitale ed interessi. Ciò che più pesò fu il considerevole aumento degli interessi a carico dei  mutuatari. Ciò alimentò un aspro contenzioso con le banche. I rimedi proposti in via giudiziaria dai clienti furono la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c., ovvero, la riduzione della prestazione ad equità ex art. 1468 c.c. o, ancora, la domanda di risarcimento del danno nei confronti della banca per violazione dei doveri di informazione al momento della stipula del contratto, di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.
La giurisprudenza ha univocamente disatteso le domande e le aspettative dei debitori sin dal 1996 (Trib. Treviso): le rimedi proposto non vennero accolti dai giudici di merito, che si orientarono sfavorevolmente  verso  i  mutuatari,  considerando aleatori i contratti di mutuo indicizzati in valuta.
Le motivazioni di tale orientamento furono principalmente due
A. l’assunzione convenzionale del rischio da parte del mutuatario rende il contratto aleatorio, quindi le domande di risoluzione ex 1467 e riduzione ad equità ex 1468 sono inammissibili
B. mancanza dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità della svalutazione della lira conseguente al suo ritiro dallo SME
Contratto aleatorio
Contratto in cui l'alea investa e caratterizzi il negozio nella sua interezza e nell'assetto genetico dei contrapposti interessi.
Contratto il cui, all’atto della stipulazione, non sono note l’entità del sacrificio e del vantaggio a cui ciascuna parte si espone. Tale incertezza può riguardare anche la misura della prestazione, come nel caso del mutuo indicizzato in E.C.U. . A tali contratti non si applica l’istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta perché non vi è un’iniziale corrispondenza economica da tutelare.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Parti: Spataro Vanda (attrice) v. Banca Nazionale del Lavoro S.P.A. (convenuto)
Il primo grado ha inizio nel 1998, anno in cui la sig.na Spataro citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la BNL allo scopo di sentir dichiarare

  • In via principale, tra le altre cose, la risoluzione del contratto di mutuo indicizzato in E.C.U. per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 cc
  • In subordine, la riduzione ad equità della prestazione, ex art. 1468 cc

La BNL, costituitasi, chiese il rigetto delle domande (o, in alternativa, l’applicazione delle clausole contrattuali sull’estinzione anticipata dei contratti di mutuo).
Il 5 marzo 2001 il Tribunale di Roma rigettò con sentenza le domande attrici, con compensazione integrale delle spese di giudizio. Nel 2005 la Corte di appello di Roma respinse il gravame proposto dalla sig.na Spataro, con la conseguente condanna alla rifusione delle spese del grado.
La Corte appello motivava la decisione affermando che il contratto di mutuo indicizzato in E.C.U. aveva natura aleatoria e non era quindi suscettibile di risoluzione per eccessiva onerosità ex art.1467 cc, così come di riduzione ad equità ex art. 1468 cc.
Il 29 maggio 2006, la sig.na Spataro propose ricorso per cassazione, articolato in sette motivi, tra cui la violazione degli articoli 1467-1469 cod. civile (motivo n.3).
La Corte di Cassazione ritenne tale motivo ricorso manifestamente infondato (rigetto del ricorso e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, oltre le spese generali e gli accessori di legge).
Massima “L'alea di un contratto che, a norma del secondo comma dell'art. 1467 cod. civile, non legittima la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, comprende anche le oscillazioni di valore delle prestazioni originate dalle regolari normali fluttuazioni del mercato qualora il contratto sia espresso in valuta estera (Cass., sez.3, 25 novembre 2002, n.16.568; Cass., sez.3, 17 luglio 2003, n.11.200).In tale ipotesi, infatti, le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno assunto un rischio futuro, estraneo al tipo contrattuale prescelto, rendendo il contratto di mutuo, sotto tale profilo, aleatorio in senso giuridico, e non solo economico (sotto il profilo della convenienza).”
In pratica, la Corte afferma che l’oscillazione del cambio rientra nell’alea normale del contratto [come già affermato nel 2003], cioè non è un evento straordinario ed imprevedibile che dà luogo a risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Le parti, quindi, stipulando un contratto di mutuo indicizzato in E.C.U. hanno reso convenzionalmente aleatorio il contratto di mutuo.

OSSERVAZIONI
L’orientamento giurisprudenziale che prese il via con la decisione del 1996 appare coerente con il carattere eccezionale del controllo sugli equilibri economici del contratto, così come delineato dal cc. Tale ricostruzione infatti rispetta a piena la ratio della scelta del legislatore, secondo cui il contratto è fondato sull’autonomia negoziale dei contraenti e sulla loro eguaglianza formale nella fase sia di formazione sia di esecuzione del contratto.

 

 

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